Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Utilizzando il nostro sito web acconsenti a tutti i cookie in conformità con la nostra policy per i cookie.

A+ A A-

Elettromagnetismo


Campi elettromagnetici, normativa  

La normativa che si occupa di tutelare la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, disciplina separatamente le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ponti radio) e le basse frequenze (elettrodotti). 

Alte frequenze

Il seguente decreto, che si basa sul "principio di cautela" e sul principio di "minimizzazione dell'esposizione" stabilisce i valori limite di esposizione della popolazione oltre 10 volte più bassi in termini di potenza accettabile rispetto a quelli della Comunità Europea. Distingue tra limiti massimi di esposizione rispettivamente a 900 e a 1800 MHz di frequenza e valori di cautela per gli edifici adibiti a permanenze prolungate ( 6 v/m per il campo elettrico, per tutte le frequenze)

Basse frequenze (ELF)

La legge regionale, nel rispetto delle disposizioni della recente normativa statale (legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e legge n.66 del 20 marzo 2001) - fissa procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni sia per i nuovi impianti che per le azioni di risanamento degli impianti esistenti. Stabilisce inoltre che debbano definire:

  • il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti, nonché per lo spostamento di quelli esistenti;
  • i criteri per l'individuazione delle aree ed i criteri per l'installazione degli impianti;
  • i contenuti dei piani di sviluppo dei gestori relativamente alle nuove stazioni emittenti e alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni;
  • le procedure amministrative semplificate per l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale e di impianti con ridotta potenza di emissione.

I controlli sugli impianti sono effettuati sulla base di un programma annuale che ne definisce le modalità e la periodicità, il finanziamento delle attività, le priorità riferite alle destinazioni urbanistiche indicate dalla legge.

Sentenze della Corte Costituzionale n. 303, 307 e 331. DGR n.VII/7/15506 5 dicembre 2003 "Presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto "Legge Regionale 11 maggio 2001, n.11 (Norme sulla protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione). Chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 4, comma 8" (pubblicata sul BURL n.51 - 15 dicembre 2003).

Inquinamento elettromagnetico e pianificazione territoriale

In materia di radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza, nel panorama normativo italiano si richiamano: legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n.36/01 del 22 febbraio 2001 , che individua, all'art. 8, le competenze delle regioni, delle province e dei comuni. E la L.R. n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per telecomunicazioni e per la radiotelevisione".

Recentemente sono inoltre stati emanati:

  • il DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti "
  • l DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"
  • ed il D. Lvo 1 agosto 2003, n.259 Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il quadro normativo che regola l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione ha subìto in poco tempo numerose modifiche in seguito all'emanazione di norme , anche controverse, che hanno indotto alcune regione, tra le quali la Lombardia, a presentare ricorso alla Corte Costituzionale.

Con tre sentenze, la Corte Costituzionale:

  • ha confermato la ripartizione delle competenze tra stato ( definizione delle soglie di esposizione) e regioni ( disciplina dell'uso del territorio) già delineato dalla legge quadro n.36/01.
  • Ha ribadito il potere di pianificazione delle regioni, sia pur col limite di rispettare le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e con il vincolo di non impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi.
  • Ha confermato, dopo l'emanazione di alcune disposizioni regionali (L.R. n.4/02 e L.R. n.12/02), il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione "in corrispondenza" dei c.d. bersagli sensibili.

Con le sentenze della Corte Costituzionale n.307 e , nel caso della regione Lombardia, la sentenza n.331, viene confermata l'autonoma capacità delle regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, e si stabilisce la illegittimità dell'art. 3, comma 12, lett. a), della L.R. n.4/2002 , che vietava l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione entro 75 metri dai bersagli sensibili. Con tale disposizione infatti la regione Lombardia ha invaso l'ambito di competenza statale della tutela dell'ambiente e della salute attraverso l'indicazione di principi - distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione - diversi da quelli fissati dalla normativa statale (limiti di emissione nei luoghi protetti).

In base a tale assunto tornano in vigore i criteri di pianificazione formulati dalla Regione Lombardia.

L'aspetto della pianificazione nella legge regionale è trattato dall'articolo 4 "Livelli di pianificazione" , che assegna ai comuni il compito di individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale. Tali criteri sono indicati nella Delibera della Giunta Regionale n.VII/7351 del 11.12.2001. in base alla quale i comuni devono suddividere il territorio comunale in:

  • Area 1: l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione. In area1, al di fuori delle "aree di particolare tutela" è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna fino a 1000 W.
  • Area 2: la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1; in area 2, fuori da aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.
  • Area di particolare tutela: è compresa nel raggio di 100 metri dal perimetro esterno di proprietà di edifici e strutture "sensibili". All'interno di tali aree é permessa l'installazione di impianti di radiotelevisione e telecomunicazione fino a 300 W di potenza, con la sola esclusione in corrispondenza delle strutture sensibili di cui all'art. 4, comma 8 L.R. n.11/01.

La L.R. n.11/01, art. 4 comma 7, stabilisce che gli impianti radiobase per telefonia mobile con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica, salvo il divieto di installazione in corrispondenza delle strutture sensibili elencate nel comma 8 dello stesso articolo 4.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.331, la DGR n.7/15506 del 5 dicembre 2003 ribadisce il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di edifici e strutture elencate l'art. 4, coma 8 della L.R. n.11/01: asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

 "Aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione ai sensi della legge regionale n.11/2001 e DR 11 dicembre 2001n. 7/751. Aggiornamento 2016"



Le informazioni contenute nella tavola sono visionabili nel SIT del Comune di Mantova

Considerato che l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni comporta il versamento di oneri di affitto ai proprietari di aree o immobili su cui gli impianti vengono realizzati e ritenuto che di tali oneri debba beneficiarne l’intera comunità sul cui territorio viene installato l’impianto,  si è provveduto pertanto ad identificare immobili/aree di proprietà comunali, idonee ad ospitare questi impianti con lo scopo di agevolare ed orientare le Società di telefonia cellulare a privilegiare le localizzazioni su area pubblica.


“Proprietà comunali nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione ai sensi della legge regionale n. 11/2001 e DGR 11 dicembre 2001 n. 7/7351”
Allegato 1 Tavola Unica

Le antenne di telefonia cellulare suscitano spesso preoccupazione nei cittadini, va tuttavia evidenziato che la potenzialità maggiore in termini di emissioni di campi elettromagnetici è da attribuire agli impianti di radiotelevisione che rappresentano nel territorio comunale la quota maggioritaria della potenza complessiva e che sono prevalentemente ubicati su un traliccio posto a distanza da aree residenziali.

Monitoraggi anno 2014

Monitoraggi anno 2015

Monitoraggi anno 2016

Monitoraggi anno 2017

Per una puntuale e aggiornata mappatura degli impianti di telefonia cellulare e radiotelevisivi si rimanda all'apposita sezione del sito di ARPA Lombardia.

emas2020
Il Comune di Mantova è Registrato EMAS e certificato ISO 9001:2005 e ISO 14001:2015

Comune di Mantova Via Roma 39, 46100 Mantova - Centralino 03763381 - P.IVA 00189800204 - PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Copyright by Comune di Mantova

Login or Register

LOG IN