Elettromagnetismo
Campi elettromagnetici, normativa
La normativa che si occupa di tutelare la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, disciplina separatamente le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ponti radio) e le basse frequenze (elettrodotti).
Alte frequenze
Il seguente decreto, che si basa sul "principio di cautela" e sul principio di "minimizzazione dell'esposizione" stabilisce i valori limite di esposizione della popolazione oltre 10 volte più bassi in termini di potenza accettabile rispetto a quelli della Comunità Europea. Distingue tra limiti massimi di esposizione rispettivamente a 900 e a 1800 MHz di frequenza e valori di cautela per gli edifici adibiti a permanenze prolungate ( 6 v/m per il campo elettrico, per tutte le frequenze)
- Decreto Ministeriale n°381 del 10 settembre 1998: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 257, 3 novembre 1999.
- Decreto Ministeriale n°381 del 10 settembre 1998: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", "Linee guida applicative", emanate in data luglio/settembre 1999
- Raccomandazione CE 1999/519 del 12 luglio 1999: "Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300GHz"
- Legge regionale n. 11 del 11 maggio 2001 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione". La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Ordinario al n. 20 del 15 maggio 2001.
- DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.199 del 28 agosto 2003)
- D. Lvo 1 agosto 2003, n.259 Codice delle comunicazioni elettroniche (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.214 del 15 settembre 2003-suppl.ordinario n.150)
Basse frequenze (ELF)
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1991: "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 40, 16 febbraio 1991
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- DPCM 8 luglio 2003"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti " (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 29 agosto 2003)
- Legge 22 febbraio 2001 n.36: "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici , magnetici ed elettromagnetici ".
- La legge regionale n. 11 del 11 maggio 2001 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione". Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Ordinario al n. 20 del 15 maggio 2001.
La legge regionale, nel rispetto delle disposizioni della recente normativa statale (legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e legge n.66 del 20 marzo 2001) - fissa procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni sia per i nuovi impianti che per le azioni di risanamento degli impianti esistenti. Stabilisce inoltre che debbano definire:
- il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti, nonché per lo spostamento di quelli esistenti;
- i criteri per l'individuazione delle aree ed i criteri per l'installazione degli impianti;
- i contenuti dei piani di sviluppo dei gestori relativamente alle nuove stazioni emittenti e alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni;
- le procedure amministrative semplificate per l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale e di impianti con ridotta potenza di emissione.
I controlli sugli impianti sono effettuati sulla base di un programma annuale che ne definisce le modalità e la periodicità, il finanziamento delle attività, le priorità riferite alle destinazioni urbanistiche indicate dalla legge.
- D.Lgs 4 settembre 2002 n.198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 21 dicembre 2001, n.443"
- Decreto Ministeriale n°381 del 10 settembre 1998: "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", "Linee guida applicative", emanate in data luglio/settembre 1999
- Legge Regionale 10 giugno 2002 n.12 "Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art.3, comma 12, lett.a) della legge regionale 6 marzo 2002, n.4 (pubblicata sul BURL 1° S.Ordinario n.24 - 13 giugno 2002)
Sentenze della Corte Costituzionale n. 303, 307 e 331. DGR n.VII/7/15506 5 dicembre 2003 "Presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto "Legge Regionale 11 maggio 2001, n.11 (Norme sulla protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione). Chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 4, comma 8" (pubblicata sul BURL n.51 - 15 dicembre 2003).
Inquinamento elettromagnetico e pianificazione territoriale
In materia di radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza, nel panorama normativo italiano si richiamano: legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n.36/01 del 22 febbraio 2001 , che individua, all'art. 8, le competenze delle regioni, delle province e dei comuni. E la L.R. n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per telecomunicazioni e per la radiotelevisione".
Recentemente sono inoltre stati emanati:
- il DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti "
- l DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"
- ed il D. Lvo 1 agosto 2003, n.259 Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il quadro normativo che regola l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione ha subìto in poco tempo numerose modifiche in seguito all'emanazione di norme , anche controverse, che hanno indotto alcune regione, tra le quali la Lombardia, a presentare ricorso alla Corte Costituzionale.
Con tre sentenze, la Corte Costituzionale:
- ha confermato la ripartizione delle competenze tra stato ( definizione delle soglie di esposizione) e regioni ( disciplina dell'uso del territorio) già delineato dalla legge quadro n.36/01.
- Ha ribadito il potere di pianificazione delle regioni, sia pur col limite di rispettare le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e con il vincolo di non impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi.
- Ha confermato, dopo l'emanazione di alcune disposizioni regionali (L.R. n.4/02 e L.R. n.12/02), il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione "in corrispondenza" dei c.d. bersagli sensibili.
Con le sentenze della Corte Costituzionale n.307 e , nel caso della regione Lombardia, la sentenza n.331, viene confermata l'autonoma capacità delle regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, e si stabilisce la illegittimità dell'art. 3, comma 12, lett. a), della L.R. n.4/2002 , che vietava l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione entro 75 metri dai bersagli sensibili. Con tale disposizione infatti la regione Lombardia ha invaso l'ambito di competenza statale della tutela dell'ambiente e della salute attraverso l'indicazione di principi - distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione - diversi da quelli fissati dalla normativa statale (limiti di emissione nei luoghi protetti).
In base a tale assunto tornano in vigore i criteri di pianificazione formulati dalla Regione Lombardia.
L'aspetto della pianificazione nella legge regionale è trattato dall'articolo 4 "Livelli di pianificazione" , che assegna ai comuni il compito di individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale. Tali criteri sono indicati nella Delibera della Giunta Regionale n.VII/7351 del 11.12.2001. in base alla quale i comuni devono suddividere il territorio comunale in:
- Area 1: l'insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione. In area1, al di fuori delle "aree di particolare tutela" è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna fino a 1000 W.
- Area 2: la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1; in area 2, fuori da aree di particolare tutela è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.
- Area di particolare tutela: è compresa nel raggio di 100 metri dal perimetro esterno di proprietà di edifici e strutture "sensibili". All'interno di tali aree é permessa l'installazione di impianti di radiotelevisione e telecomunicazione fino a 300 W di potenza, con la sola esclusione in corrispondenza delle strutture sensibili di cui all'art. 4, comma 8 L.R. n.11/01.
La L.R. n.11/01, art. 4 comma 7, stabilisce che gli impianti radiobase per telefonia mobile con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica, salvo il divieto di installazione in corrispondenza delle strutture sensibili elencate nel comma 8 dello stesso articolo 4.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.331, la DGR n.7/15506 del 5 dicembre 2003 ribadisce il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di edifici e strutture elencate l'art. 4, coma 8 della L.R. n.11/01: asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.
Le informazioni contenute nella tavola sono visionabili nel SIT del Comune di Mantova
Considerato che l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni comporta il versamento di oneri di affitto ai proprietari di aree o immobili su cui gli impianti vengono realizzati e ritenuto che di tali oneri debba beneficiarne l’intera comunità sul cui territorio viene installato l’impianto, si è provveduto pertanto ad identificare immobili/aree di proprietà comunali, idonee ad ospitare questi impianti con lo scopo di agevolare ed orientare le Società di telefonia cellulare a privilegiare le localizzazioni su area pubblica.
“Proprietà comunali nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione ai sensi della legge regionale n. 11/2001 e DGR 11 dicembre 2001 n. 7/7351”
Allegato 1 Tavola Unica
Le antenne di telefonia cellulare suscitano spesso preoccupazione nei cittadini, va tuttavia evidenziato che la potenzialità maggiore in termini di emissioni di campi elettromagnetici è da attribuire agli impianti di radiotelevisione che rappresentano nel territorio comunale la quota maggioritaria della potenza complessiva e che sono prevalentemente ubicati su un traliccio posto a distanza da aree residenziali.
Per una puntuale e aggiornata mappatura degli impianti di telefonia cellulare e radiotelevisivi si rimanda all'apposita sezione del sito di ARPA Lombardia.