La normativa che si occupa di tutelare la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, disciplina separatamente le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ponti radio) e le basse frequenze (elettrodotti).
Il seguente decreto, che si basa sul "principio di cautela" e sul principio di "minimizzazione dell'esposizione" stabilisce i valori limite di esposizione della popolazione oltre 10 volte più bassi in termini di potenza accettabile rispetto a quelli della Comunità Europea. Distingue tra limiti massimi di esposizione rispettivamente a 900 e a 1800 MHz di frequenza e valori di cautela per gli edifici adibiti a permanenze prolungate ( 6 v/m per il campo elettrico, per tutte le frequenze)
La legge regionale, nel rispetto delle disposizioni della recente normativa statale (legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e legge n.66 del 20 marzo 2001) - fissa procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni sia per i nuovi impianti che per le azioni di risanamento degli impianti esistenti. Stabilisce inoltre che debbano definire:
I controlli sugli impianti sono effettuati sulla base di un programma annuale che ne definisce le modalità e la periodicità, il finanziamento delle attività, le priorità riferite alle destinazioni urbanistiche indicate dalla legge.
Sentenze della Corte Costituzionale n. 303, 307 e 331. DGR n.VII/7/15506 5 dicembre 2003 "Presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto "Legge Regionale 11 maggio 2001, n.11 (Norme sulla protezione dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione). Chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 4, comma 8" (pubblicata sul BURL n.51 - 15 dicembre 2003).
In materia di radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza, nel panorama normativo italiano si richiamano: legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n.36/01 del 22 febbraio 2001 , che individua, all'art. 8, le competenze delle regioni, delle province e dei comuni. E la L.R. n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per telecomunicazioni e per la radiotelevisione".
Recentemente sono inoltre stati emanati:
Il quadro normativo che regola l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione ha subìto in poco tempo numerose modifiche in seguito all'emanazione di norme , anche controverse, che hanno indotto alcune regione, tra le quali la Lombardia, a presentare ricorso alla Corte Costituzionale.
Con tre sentenze, la Corte Costituzionale:
Con le sentenze della Corte Costituzionale n.307 e , nel caso della regione Lombardia, la sentenza n.331, viene confermata l'autonoma capacità delle regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, e si stabilisce la illegittimità dell'art. 3, comma 12, lett. a), della L.R. n.4/2002 , che vietava l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione entro 75 metri dai bersagli sensibili. Con tale disposizione infatti la regione Lombardia ha invaso l'ambito di competenza statale della tutela dell'ambiente e della salute attraverso l'indicazione di principi - distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione - diversi da quelli fissati dalla normativa statale (limiti di emissione nei luoghi protetti).
In base a tale assunto tornano in vigore i criteri di pianificazione formulati dalla Regione Lombardia.
L'aspetto della pianificazione nella legge regionale è trattato dall'articolo 4 "Livelli di pianificazione" , che assegna ai comuni il compito di individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale. Tali criteri sono indicati nella Delibera della Giunta Regionale n.VII/7351 del 11.12.2001. in base alla quale i comuni devono suddividere il territorio comunale in:
La L.R. n.11/01, art. 4 comma 7, stabilisce che gli impianti radiobase per telefonia mobile con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica, salvo il divieto di installazione in corrispondenza delle strutture sensibili elencate nel comma 8 dello stesso articolo 4.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.331, la DGR n.7/15506 del 5 dicembre 2003 ribadisce il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di edifici e strutture elencate l'art. 4, coma 8 della L.R. n.11/01: asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.
Considerato che l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni comporta il versamento di oneri di affitto ai proprietari di aree o immobili su cui gli impianti vengono realizzati e ritenuto che di tali oneri debba beneficiarne l’intera comunità sul cui territorio viene installato l’impianto, si è provveduto pertanto ad identificare immobili/aree di proprietà comunali, idonee ad ospitare questi impianti con lo scopo di agevolare ed orientare le Società di telefonia cellulare a privilegiare le localizzazioni su area pubblica.
Le antenne di telefonia cellulare suscitano spesso preoccupazione nei cittadini, va tuttavia evidenziato che la potenzialità maggiore in termini di emissioni di campi elettromagnetici è da attribuire agli impianti di radiotelevisione che rappresentano nel territorio comunale la quota maggioritaria della potenza complessiva e che sono prevalentemente ubicati su un traliccio posto a distanza da aree residenziali.
Per una puntuale e aggiornata mappatura degli impianti di telefonia cellulare e radiotelevisivi si rimanda all'apposita sezione del sito di ARPA Lombardia.