La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile "nella parte in cui prevede che il figlio assume il cognome del padre…”.
Pertanto, al momento della dichiarazione di nascita è possibile attribuire al figlio, in alternativa tra loro:
- entrambi i cognomi dei genitori nell'ordine dagli stessi deciso
- soltanto il cognome di uno dei due.