Impianti Termici per il riscaldamento (e raffrescamento) civile
La legge 10 del 1991 ed i successivi Regolamenti attuativi (DPR 412/93, DPR 551/99 e D.Lgs. 192/05) impongono ai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti (e alle Province, per la restante parte del territorio) di effettuare controlli sullo stato di manutenzione degli impianti termici. Tale attività non ha tanto una finalità "inquisitoria" quanto di razionalizzazione dei consumi energetici; in particolare, gli obiettivi sono:
- riduzione dell'inquinamento atmosferico attribuibile agli impianti termici
- contenimento dei consumi energetici
- miglioramento del rendimento degli impianti
- maggiori garanzie di sicurezza impiantistica
Regione Lombardia regolamenta l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici presenti sul territorio regionale, avvalendosi della clausola di cedevolezza contenuta nel D. lgs. 192/05 all'art. 17.
La principale normativa di riferimento è la seguente:
- DGR 31 luglio 2015 n. X/3965 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici";
- DDUO 23 dicembre 2015 n. 11785 "Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici in attuazione delle d.G.R. X/3965 del 31.07.2015 e della d.G.R. X/4427 del 30.11.2015".
Di seguito verranno elencate le principali informazioni contenute nelle DGR/DDUO emanate da Regione Lombardia.
Le tipologie di apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sugli impianti termici, e sono quindi soggetti agli obblighi previsti in tema di corretta installazione e manutenzione sono:
- caldaie alimentate a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi);
- impianti alimentati da biomassa legnosa (es. legna, cippato, pellet, bricchette);
- pompe di calore e/o collettori solari termici utilizzati per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica utile complessiva superiore a 12 kW;
- gruppi frigoriferi utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti con potenza frigorifera utile complessiva superiore a 12 kW;
- scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- cogeneratori e trigeneratori;
- scaldacqua al servizio di più utenze o ad uso pubblico;
- stufe, caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante esclusivamente nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kW. (si rimanda alla definizione di "Apparecchio fisso" presente al punto 4 comma c) della DGR X/3965).
Sono esclusi dagli obblighi:
- cucine economiche, termo cucine, caminetti aperti;
- scaldacqua unifamiliari;
- gli impianti inseriti in cicli di processo.
Le operazioni di controllo e manutenzione previste per l'efficienza energetica dell'impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico, conformi ai modelli approvati con il D.D.U.O. 23 dicembre 2015 n. 11785, ed eseguite secondo le indicazioni specificate nella tabella che segue.
Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere un contributo a Regione Lombardia e all'Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da Infrastrutture Lombarde spa.
Il contributo regionale è determinato, in ragione delle fasce di potenza, come indicato nel seguente prospetto.
Il contributo per l'Autorità competente, che nel caso del territorio del Comune di Mantova è il Comune, è determinato a livello regionale sulla base della fascia di potenza degli impianti termici entro la quale ricade l'impianto, come di seguito indicato.
Dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM)
La Dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) è il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all'Autorità competente, necessariamente corredato dai contributi economici previsti per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due stagioni termiche a partire dall'1 agosto successivo alla data della manutenzione.
Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell'impianto, così come definito all'art. 4 comma 1 lettera fff) della DGR 31 luglio 2015 n. X/3965, che può delegarle ad un terzo. La delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile.
In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.
Targatura
Regione Lombardia si è posta l'obiettivo di identificare ogni impianto termico in modo inequivocabile, e quindi è stata introdotta la TARGATURA degli stessi, non solo a beneficio delle operazioni di manutenzione e ispezione, ma anche per agevolare l'analisi e il monitoraggio del parco impianti esistente sul territorio regionale, della qualità dell'aria e della diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente
La DGR 31 luglio 2015 n. X/3965 stabilisce che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto di specifici limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione definiti sulla base della zona climatica di appartenenza.
Se evidenzia che il territorio del Comune di Mantova ricade in zona E.
Si riporta di seguito integralmente l'articolo 8 "Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente" della DGR 31 luglio 2015 n. X/3965.
1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
2. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla norma UNI 8364.
4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
6. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati ai commi 1 e 2.
7. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
8. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
9. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitata-mente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16° C + 2° C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 7 del presente punto;
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" o "contratti di rendimento energetico", ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 7 e 8, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
12. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'Amministratore espongono una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalità e il recapito del Responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;
c) il Codice Targa Impianto assegnato dal Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
13. In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili.
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
Per approfondire la tematica è possibile consultare il sito www.curit.it al paragrafo TERMOREG./CONTABILIZ.
http://www.curit.it/termoregcontabiliz;jsessionid=D52A5BE36BED61E884AECDD2CB0A6CDE.tomcatliferay
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.curit.it oppure mandare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.