Con legge 124 del 4.8.2017 (legge per la concorrenza) è stato “sostituito” il comma 5 dell’art. 6 del DPR 380/2001 (già abrogato dal D. Lgs. 222/2016), per cui a partire dal 29 agosto (entrata in vigore della norma) chi effettua interventi di edilizia libera, dove necessario per legge, deve presentare la pratica per l'aggiornamento catastale all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 30 giorni dal verificarsi delle modifiche. Si tratta di un obbligo che vale per l'intero elenco degli interventi di edilizia libera, così come modificato recentemente dal decreto cosiddetto "Scia 2" (DLgs 222 del 2016), ovvero:
Gli interventi di edilizia libera - articolo 6 del Tu Edilizia (modificato dal decreto Scia 2)
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Vengono, inoltre, fissate delle disposizioni transitorie per disciplinare l'aggiornamento degli atti catastali per alcune tipologie di opere, già attivate all'entrata in vigore della legge In particolare, nel caso in cui siano stati già avviati interventi edilizi prima del 29 agosto 2017, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi (computati a partire dal 29 agosto), altrimenti scattano le sanzioni che l’Agenzia delle Entrate provvederà direttamente ad applicare. Tali misure transitorie valgono per gli interventi che erano elencati all'articolo 6, comma 5 del Tu Edilizia, nella versione precedente all'entrata in vigore della legge sulla concorrenza, ovvero:
Interventi richiamati dal comma 5 dell'articolo 6 del Tu Edilizia, in base al testo in vigore precedentemente alle modifiche apportate al Dpr 380/2001 dal decreto "Scia 2"
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.