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Multa: cos'è, come si paga, come si fa ricorso

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Cos'è una multa
Il verbale di accertamento di una violazione (chiamato comunemente "multa") è redatto quando si accerta una violazione ad una norma di legge o regolamentare e viene contestata sul posto alla persona che ha commesso la violazione; qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata viene notificata successivamente presso il domicilio e/o la sede legale del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Come si paga
Ai sensi dell'articolo 202 del Codice della Strada, l'interessato, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della sanzione amministrativa (multa), può effettuare il pagamento della utilizzando a scelta una delle seguenti modalità:                            

  • Il pagamento può essere effettuato presso tutti gli sportelli di Banca Monte Paschi di Siena con il c/c bancario 000010099185 - Coordinate Bancarie CIN D - ABI 01030-CAB11509;
  • Presso gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino con il c/cp 50949593 intestato a M.T. Spa COMUNE DI MANTOVA SETTORE POLIZIA LOCALE 47822 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA - RIMINI (RN);
  • Servizio internet banking della propria banca utilizzando le seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: IT 64 U 07601 13200 000050949593.

Se tale pagamento avviene dopo il sessantesimo giorno l'importo della sanzione raddoppia.

Modalità di ricorso
Entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), l'interessato può proporre ricorso al Prefetto di Mantova. Il ricorso può essere presentato o inviato a mezzo di lettera raccomandata con a.r. ,al Comune di Mantova - settore Polizia Locale oppure direttamente al Prefetto di Mantova.
Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni singola violazione (artt. 203 e 204 del C.d.S.).

In alternativa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notificazione, l'interessato può presentare ricorso alGiudice di Pace di Mantova, depositandolo presso la cancelleria dello stesso Giudice, ovvero spedendolo al medesimo, mezzo lettera raccomandata con a.r., tenuto conto delle modalità previste dall'art. 212 lett. b della L. 191/2009.

Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento. 

Ultima modifica il Mercoledì, 26 Dicembre 2012 01:18

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