Su denuncia LAV
la Cassazione, con la sentenza n. 30177, ha confermato la condanna che avevamo ottenuto dal Tribunale di Firenze e ha sancito un rivoluzionario principio di diritto in materia di protezione giuridica dei crostacei, stabilendo che “al pari della tutela apprestata nei confronti degli animali d’affezione, integra il reato di cui all’art 727 c.p. la detenzione dei crostacei secondo modalità per loro produttive di gravi sofferenze, e per altro adottate per ragioni di contenimento di spesa con la conseguenza che nel bilanciamento economico e interesse (umano) alla non sofferenza dell’animale, è quest’ultimo che deve ritenersi prevalente e quindi penalmente tutelato, in assenza di norme o usi riconosciuti in senso diverso”.
La sentenza interviene quindi a chiarire che integra il reato di cui all’articolo 727 c.p., II comma, il mantenere questi animali sul ghiaccio, e lo fa secondo due presupposti, molto importanti:
1. La prova tecnico scientifica, che abbiamo prodotto, che questi animali sono esseri senzienti che soffrono e provano dolore sul ghiaccio, ancora contestata da parte della comunità scientifica;
2. La prova che da anni ormai molti comuni vietano tale pratica, nonché molti ristoratori o altre catene commerciali stanno impiegando metodi alternativi per la detenzione di questi animali vivi nei punti vendita, prova che quindi non vi è più una prassi consolidata nel tenerli sul ghiaccio ma si può fare diversamente;
È proprio questa la differenza, purtroppo, tra il mantenere questi animali vivi sul ghiaccio, che la Cassazione finalmente ritiene reato, proprio perché ormai gli operatori del settore, siano essi commercianti che grandi catene, si stanno adeguando verso nuove misure, e la bollitura degli animali vivi, che la Cassazione ritiene ancora accettabile, perché considerata una prassi diffusa ed accettata dove seppur ci sono alternative, queste ultime non sono ancora attuate
Per quanto riguarda il mantenere gli animali vivi con le chele legate in acquario, sul punto la Cassazione nulla dice, quindi resta al momento la linea dell’ipotizzabilità del sovraffollamento qualora tali animali siano costretti in piccolissimi spazi ammassati gli uni sugli altri, in attesa di ulteriore documentazione scientifica sul tema.
I prossimi obiettivi saranno quindi quello di trovare nuovi e più recenti pareri che confermano la sofferenza di questi animali, ancora negata dagli addetti ai lavori e da una parte del mondo scientifico, nonché corrodere la prassi della bollitura degli animali vivi.
Una cosa che vogliamo sottolineare ancora è che la Cassazione valorizza anche l’interesse (umano) alla non sofferenza animale, ovvero le nostre attività sul territorio e le finalità per cui agiamo, dandoci ancora più forza e legittimazione anche con le pubbliche amministrazioni con cui avremo a che fare.
Potrete trovare in allegato la sentenza, un commento tecnico alla sentenza, che spiega e valorizza i vari passaggi giuridici, e che sarebbe utile possiate diffondere in via preventiva ed a titolo di formazione ai vostri contatti istituzionali, quali forze di polizia giudiziaria, avvocati, magistrati, pubbliche amministrazioni, ma anche pubblici esercenti. A questi ultimi potrete quindi chiedere, sulla base di quanto sancito dalla Cassazione di astenersi d’ora in poi dal mantenere tali animali vivi sul ghiaccio.
Suggeriamo di procedere inizialmente con una formula cooperativa, di informazione della sentenza e richiesta quindi di adeguarsi ai suoi principi, formando in particolare le istituzioni deputate ai controlli di questo precedente e, in un secondo momento, di procedere con le segnalazioni (di cui trovate il modello allegato) alle forze di polizia locali per chiedere che tali animali siano rimossi dal ghiaccio.
Da ultimo, non dimentichiamoci dell’importante ruolo dei cittadini, attivisti e non, nel segnalare direttamente alle autorità competenti i casi di detenzione di animali vivi su ghiaccio, ai quali quindi potrete consigliare di procedere in tal modo, al fine di favorire una più celere diffusione del principio rivoluzionario affermato dalla Cassazione.
Ufficio legale LAV