Procedimenti in corso
Ambiente
Al fine di prevenire e monitorare i rischi ambientali per la legionella, Regione Lombardia attraverso il recente aggiornamento della L.R. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” ha disposto l’obbligo per i Comuni di predisporre e curare la tenuta di un registro delle torri di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi esistenti sul proprio territorio.
Con D.G.R. n. XI/1986 del 23/07/2019 vengono fornite indicazioni in merito a detto registro e viene fornita la scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento – condensatori evaporativi.
Ai sensi della suddetta D.G.R., per torre di raffreddamento si intende ogni tipo di apparato evaporativo (torre di raffreddamento a circuito aperto, torre evaporativa a circuito chiuso, condensatore evaporativo, raffreddatore evaporativo, scrubber) utilizzato in impianti di climatizzazione di edifici residenziali od a uso produttivo, in processi industriali, in impianti frigoriferi o in sistemi di produzione energetica, caratterizzato dall’impiego di acqua con produzione di aerosol ed evaporazione del liquido.
Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla vigente normativa, si rendono disponibili le schede per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento predisposte dalla Regione Lombardia.
Ge.T.Ra. - Gestione Torri di Raffreddamento
Regione Lombardia al fine di promuovere la rilevazione della presenza sul territorio degli impianti di raffreddamento, ha sviluppato il Servizio Ge.T.Ra.- Gestione Torri di Raffreddamento.
Il servizio consente ai proprietari degli impianti di notificare al Comune, e senza soluzione di continuità ad ATS, la presenza degli impianti di raffreddamento e le informazioni di cui alla “Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi”.
Il Servizio Ge.T.Ra. è raggiungibile all’indirizzo https://www.previmpresa.servizirl.it/getra/
Ai sensi dell’art. 61 bis della L.R. 33/2009, entro il 28/02/2020, i proprietari degli impianti di raffreddamento notificano attraverso il servizio Ge.T.Ra. la presenza degli impianti di raffreddamento e successivamente ogni nuova installazione, ogni modifica ed ogni cessazione permanente (entro novanta giorni).
Il servizio Ge.T.Ra. è sempre accessibile ed è possibile inviare la notifica in qualsiasi momento dell’anno.
Si ricorda che i gestori dell’impianto sono responsabili della tenuta dei seguenti documenti da mettere a disposizione del personale di ATS in occasione dei controlli:
- documento di valutazione e gestione del rischio legionella;
- piano di autocontrollo per la ricerca della legionella e relativi esiti;
- schema dell’impianto, planimetria e documentazione fotografica;
- registro di manutenzione dell’impianto;
- schede tecniche dei prodotti utilizzati per la pulizia e disinfezione degli impianti.
Per una corretta gestione degli impianti, si richiamano le “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” del Ministero della Salute ed. 2015 e in particolare il paragrafo 5.7 “Gestione degli impianti di raffreddamento a torri evaporative o a condensatori evaporativi” che identifica le attività a carico dei gestori per garantire il contenimento del rischio di legionella. Si richiamano, altresì, le “Linee guida per la prevenzione della legionella nelle torri di raffreddamento” a cura di ATS Brescia.
Documenti scaricabili
Dal 9 dicembre si estende il servizio di raccolta differenziata con Citybin nel centro storico
In questa sezione tutte le informazioni utili, video e tanto di più
Il progetto
Informazioni
- www.comune.mantova.it
- www.mantovaambiente.it
- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- numero verde 800 473 165
Documentazione utile
Contributi per la rimozione di coperture e altri manufatti contenenti amianto in edifici privati
La Regione Lombardia con Deliberazione XI /3724 del 26/10/2020 ha approvato i “Criteri per l’assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti contenenti amianto da edifici privati” al fine di favorire la loro rimozione sul territorio regionale.
Chi può chiedere il contributo?
I privati cittadini (persone fisiche , anche associate in condomini) proprietari di edifici aventi qualsiasi destinazione d’uso.
Entità dell’agevolazione
Finanziamento a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 50% dell’importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, con soglia massima del contributo pari a € 15.000,00 per ogni intervento.
Interventi ammissibili
- Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto (cemento-amianto, vinyl-amianto, amianto friabile) oggetto di denuncia all’ATS competente alla data di presentazione della domanda di finanziamento.
- Potranno essere finanziati unicamente progetti i cui lavori saranno iniziati e realizzati dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del bando.
- Potranno essere finanziati unicamente lavori per i quali non sia stato ottenuto altro finanziamento pubblico.
- Gli interventi verranno realizzati nei Comuni lombardi.
Gli interventi dovranno essere conclusi entro il 15/10/2021.
Spese ammissibili
- Lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto, costi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
- Oneri della sicurezza ed amministrativi relativi all’esecuzione dei lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto (es. ponteggi, allestimento cantiere, predisposizione e presentazione piano di lavoro,…);
- IVA sulle voci di cui sopra.
Informativa ATS Val Padana : caduta a terra di materiali in cemento amianto conseguente ad eventi metereologici estremi
L’ATS Val Padana informa i propri Comuni che, a seguito dei sempre più frequenti eventi metereologici estremi che stanno colpendo il territorio e a causa di manufatti in cemento amianto che potrebbero essere ancora presenti, è prevedibile che, il disturbo traumatico di materiali in cemento amianto (lastre di copertura e simili) potrebbe essere tale da provocare la caduta a terra, in frammenti di varia dimensione. Di conseguenza, i soggetti che dovessero essere colpiti/interessati dall’evento, in situazioni di emergenza, dovranno seguire le seguenti indicazioni operative:
- Rivolgersi a ditte specializzate di cui all’Albo di Gestori Ambientali Categoria 10. Tuttavia qualora i cittadini si trovino in situazioni di reale e inequivocabile emergenza e siano costretti ad intervenire senza poter attendere l’intervento di personale specializzato, devono osservare, nel proprio ed altrui interesse la seguente procedura:
- la raccolta dei suddetti materiali ed il successivo accumulo provvisorio, in attesa di smaltimento da parte di ditta specializzata, devono avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
- verifica della condizioni di compattezza del materiale;
- allontanamento preventivo di persone eventualmente presenti nelle vicinanze dell’area operativa.
- utilizzo, durante tutte le fasi dell’attività, di idonei dispositivi di protezione individuali (da smaltire a fine lavoro come elementi potenzialmente contaminati, alla stregua del materiale assoggettato a raccolta).
Nello specifico:
- maschera di tipo FFP3, preferibilmente con valvola di espirazione.
- Tuta in Tyvek monouso con cappuccio (il cappuccio deve sormontare i tiranti della maschera, in modo che quest’ultima possa essere tolta per ultima).
- Guanti monouso
- Calzari monouso soprascarpe
- Bagnatura preventiva del materiale in cemento amianto assoggettato a raccolta con apposito prodotto incapsulante , utilizzando una pompa/nebulizzatore a bassa pressione;
- Individuazione di idonea area di stoccaggio temporaneo di rifiuti. Non è consentito il trasporto del materiale in amianto, è consentito lo spostamento solo per brevissimi tratti (nel perimetro della proprietà per le aree private);
- Accurata verifica finale dell’area, provvedendo alla raccolta dei pezzi più minuti, sfuggiti ad una prima osservazione;
- Confezionamento del materiale all’interno di fogli in nylon polietilene bianco di spessore minimo 0.20 mm o sacchi idoneamente etichettati, in base alla tipologia del manufatto;
- Sigillatura in maniera accurata con nastro adesivo in plastica o con apposite fascette;
- Apposizione, se non già integrata nel materiale plastica, di idonea etichettatura inerente alla presenza di amianto.
- Lo smaltimento (prelievo dal sito di raccolta, caricamento su mezzo per il trasporto e conferimento in discarica) del materiale può essere effettuato esclusivamente da imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 10. L’elenco delle imprese autorizzate è reperibile sul sito www.albogestoriambientali.it, alla voce “elenchi iscritti”.
- E’ da prevedere l’aggiornamento dell’obbligo di censimento dei luoghi con amianto posto in capo ai titolari del sito.
Relativamente ad eventuali spazi di operatività afferenti ad imprese non iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali , si richiama quanto previsto dalla Circolare Ministeriale in materia di ESEDI (Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità) emessa in data 25/11/2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , in attuazione di quanto previsto dall’art. 249 del D.Lgs. 81/08.
Il Progetto ASBESTOS FREE
Nel corso del 2017 il Comune di Mantova ha promosso il progetto “Asbestos Free”, monitoraggio delle coperture in cemento amianto del territorio comunale attraverso l’utilizzo di droni.
Il progetto è orientato a migliorare la qualità della vita e la salute dei cittadini. I voli eseguiti nel corso del 2017 sono stati effettuati dalla Società AeroDron di Parma che ha condotto in molte città italiane lo stesso tipo di rilievo.
I confortanti risultati mostrano Mantova tra le migliori città, dove sono stati eseguiti i rilievi con presenza di coperture in cemento amianto.
Il progetto chiamato Asbestos Free ha previsto una prima fase di identificazione delle coperture con cemento amianto analizzando immagini multispettrali del territorio. L’analisi multispettrale di queste immagini aeree ha prodotto una mappa della probabilità di presenza di coperture in cemento-amianto (MCA), che indica la loro ubicazione e la loro distribuzione territoriale. Tale informazione però non è esaustiva, ci sono molte coperture (circa il 30%) per le quali l’informazione ricavata dalle immagini multispettrali non è sufficiente per assicurare una diagnosi corretta. Per ovviare a questo limite la metodologia utilizzata dalla società Aerodron prevede il sorvolo con un drone delle coperture definite come “incerte” nella fase precedente. L’alta risoluzione delle immagini scattate dal drone (4cm/px) permette di risolvere, nella maggior parte dei casi l’incertezza.
La fase preliminare e quella di controllo hanno infine permesso d’individuare 516 coperture con segnali positivi nel territorio comunale per un totale di 281.660 mq pari a circa 4.225 tonnellate di materiale che presumibilmente contiene amianto.
Il grafico mostra un’importante concentrazione (40%) del numero di coperture di ridotte dimensioni (<100 mq) rispetto a quelle di grandi dimensioni. Invece in termini di superficie, la concentrazione maggiore la si trova in coperture di elevata metratura. In altre parole, si riscontrano tanti interlocutori per coperture di piccole dimensioni mentre la maggior quantità di amianto è concentrata in fabbricati di grandi dimensioni.
Ad oggi l’Amministrazione possiede una mappatura precisa di tutti gli immobili presenti sul territorio che hanno presenza di cemento amianto sulle coperture.
Il software ad uso interno del Settore Ambiente del Comune di Mantova è utilizzato per segnalare ai proprietari, qualora non avessero già provveduto alla notifica all’ATS e al Comune, di procedere con la notifica e la Valutazione dello stato di conservazione delle coperture, effettuata attraverso tecnici specializzati.
In accordo con ATS Val Padana , il Comune di Mantova con questo progetto sta promuovendo la rimozione e bonifica delle situazioni più critiche e sensibilizzando i cittadini sul tema amianto. Qualora il proprietario non dovesse intervenire il Comune emanerà apposita Ordinanza di rimozione.
Si ricorda che attualmente per la rimozione ci sono importanti sgravi fiscali sia per le imprese che per i privati cittadini , infatti l'allegato alla finanziaria ha ribadito gli sgravi, sotto forma di detrazione, per le imprese autorizzate che rimuovono amianto. L'INAIL ha ribadito il finanziamento pari al 50% a fondo perduto per tutti quegli edifici che ospitano imprese produttive e artigianali intenzionate a rimuovere amianto dai capannoni/edifici. Il privato cittadino che rimuove l'amianto dal tetto e ristruttura il tetto stesso, gode dei relativi sgravi decennali (tale azione si intreccia anche con la ristrutturazione del tetto ed il suo efficientamento energetico).
Il Comune di Mantova collabora con l'ATS Val Padana , non solo ricevendo e gestendo segnalazioni, ma anche attraverso la Polizia Locale, effettuando sopralluoghi presso privati.
La normativa
A fine 2005 in applicazione della norma nazionale è stato varato il Piano Regionale Amianto Regione Lombardia (P.R.A.L.) , con l'obiettivo di eliminare la presenza di amianto dal territorio entro il 2015.
Strumento base del piano è la realizzazione del censimento per conoscere quantità effettiva, tipologia e condizioni del manufatto, localizzazione dei materiali.
La Legge Regionale 14 del Luglio 2012, interviene con alcune modifiche sulla normativa precedente per rafforzare l'obbligo di censimento, definendo anche i criteri applicativi delle sanzioni previste per chi non adempie, e per facilitare le attività di bonifica.
Il piano incarica l'ASL, i Comuni, le Province e l'ARPA di incentivare l'autonotifica e supportare i cittadini e le imprese nella compilazione. Al censimento sono tenuti tutti i proprietari, pubblici e privati di edifici, impianti o luoghi nei quali vi sia presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando la modulistica di legge (Mod. NA/1).
Il modello NA/1, da trasmettere alla ASL, prevede solo la dichiarazione della percentuale della superficie eventualmente danneggiata (maggiore o minore del 10%); il calcolo dell'indice di degrado, ottenibile applicando l'algoritmo regionale, permette di definire con facilità lo stato di conservazione del materiale e le conseguenti scelte rispetto a eliminazione e/o messa insicurezza.
L'indice di Degrado
Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto (DDG Sanità 13237/2008). L'indice di degrado (ID), autocertificabile a cura del proprietario o del responsabile dell´attività, consente di valutare lo stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto attraverso l'ispezione visiva del manufatto. Il risultato dell'applicazione dell'ID è un numero, cui corrispondono le azioni che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà attuare.
In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:
nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)
Il termine previsto per l'invio della comunicazione era fissato per il 31 gennaio 2013. Si ricorda però che la trasmissione tardiva del modulo NA/1 non comporta sanzione; la sanzione scatta solo in caso di mancata comunicazione.
La sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.500,00 euro, definita secondo i criteri definiti nel DGR 477 del 30 Gennaio 2013, è modulata in base alla seguente tabella:
In caso di segnalazione
Il Comune ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione, secondo il protocollo sopra descritto.
Il proprietario, entro trenta giorni, trasmette la stima dello stato di conservazione, effettuata da un tecnico abilitato, al Comune e all'ATS Val Padana.
In caso di inadempimento il Comune emette apposita Ordinanza.
Il Comune di Mantova ha sottoscritto l’accordo di programmazione negoziata "Contratto di fiume Mincio". Sono oltre 60 gli enti
e le associazioni coinvolti nella progettazione che si prefigge di disegnare un futuro migliore per il fiume Mincio.
Per saperne di più:
http://www.parcodelmincio.it/pagina.php?id=64
La legge 10 del 1991 ed i successivi Regolamenti attuativi (DPR 412/93, DPR 551/99 e D.Lgs. 192/05) impongono ai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti (e alle Province, per la restante parte del territorio) di effettuare controlli sullo stato di manutenzione degli impianti termici. Tale attività non ha tanto una finalità "inquisitoria" quanto di razionalizzazione dei consumi energetici; in particolare, gli obiettivi sono:
- riduzione dell'inquinamento atmosferico attribuibile agli impianti termici
- contenimento dei consumi energetici
- miglioramento del rendimento degli impianti
- maggiori garanzie di sicurezza impiantistica
Regione Lombardia regolamenta l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici presenti sul territorio regionale, avvalendosi della clausola di cedevolezza contenuta nel D. lgs. 192/05 all'art. 17.
La principale normativa di riferimento è la seguente:
- DGR 31 luglio 2015 n. X/3965 "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici";
- DDUO 23 dicembre 2015 n. 11785 "Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici in attuazione delle d.G.R. X/3965 del 31.07.2015 e della d.G.R. X/4427 del 30.11.2015".
Di seguito verranno elencate le principali informazioni contenute nelle DGR/DDUO emanate da Regione Lombardia.
Le tipologie di apparecchi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sugli impianti termici, e sono quindi soggetti agli obblighi previsti in tema di corretta installazione e manutenzione sono:
- caldaie alimentate a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi);
- impianti alimentati da biomassa legnosa (es. legna, cippato, pellet, bricchette);
- pompe di calore e/o collettori solari termici utilizzati per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica utile complessiva superiore a 12 kW;
- gruppi frigoriferi utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti con potenza frigorifera utile complessiva superiore a 12 kW;
- scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- cogeneratori e trigeneratori;
- scaldacqua al servizio di più utenze o ad uso pubblico;
- stufe, caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante esclusivamente nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kW. (si rimanda alla definizione di "Apparecchio fisso" presente al punto 4 comma c) della DGR X/3965).
Sono esclusi dagli obblighi:
- cucine economiche, termo cucine, caminetti aperti;
- scaldacqua unifamiliari;
- gli impianti inseriti in cicli di processo.
Le operazioni di controllo e manutenzione previste per l'efficienza energetica dell'impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico, conformi ai modelli approvati con il D.D.U.O. 23 dicembre 2015 n. 11785, ed eseguite secondo le indicazioni specificate nella tabella che segue.
Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere un contributo a Regione Lombardia e all'Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da Infrastrutture Lombarde spa.
Il contributo regionale è determinato, in ragione delle fasce di potenza, come indicato nel seguente prospetto.
Il contributo per l'Autorità competente, che nel caso del territorio del Comune di Mantova è il Comune, è determinato a livello regionale sulla base della fascia di potenza degli impianti termici entro la quale ricade l'impianto, come di seguito indicato.
Dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM)
La Dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) è il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all'Autorità competente, necessariamente corredato dai contributi economici previsti per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due stagioni termiche a partire dall'1 agosto successivo alla data della manutenzione.
Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell'impianto, così come definito all'art. 4 comma 1 lettera fff) della DGR 31 luglio 2015 n. X/3965, che può delegarle ad un terzo. La delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile.
In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.
Targatura
Regione Lombardia si è posta l'obiettivo di identificare ogni impianto termico in modo inequivocabile, e quindi è stata introdotta la TARGATURA degli stessi, non solo a beneficio delle operazioni di manutenzione e ispezione, ma anche per agevolare l'analisi e il monitoraggio del parco impianti esistente sul territorio regionale, della qualità dell'aria e della diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente
La DGR 31 luglio 2015 n. X/3965 stabilisce che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto di specifici limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione definiti sulla base della zona climatica di appartenenza.
Se evidenzia che il territorio del Comune di Mantova ricade in zona E.
Si riporta di seguito integralmente l'articolo 8 "Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente" della DGR 31 luglio 2015 n. X/3965.
1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
2. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla norma UNI 8364.
4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
6. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati ai commi 1 e 2.
7. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
8. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
9. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitata-mente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16° C + 2° C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 7 del presente punto;
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" o "contratti di rendimento energetico", ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 7 e 8, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
12. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'Amministratore espongono una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalità e il recapito del Responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;
c) il Codice Targa Impianto assegnato dal Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
13. In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili.
Termoregolazione e contabilizzazione del calore
Per approfondire la tematica è possibile consultare il sito www.curit.it al paragrafo TERMOREG./CONTABILIZ.
http://www.curit.it/termoregcontabiliz;jsessionid=D52A5BE36BED61E884AECDD2CB0A6CDE.tomcatliferay
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.curit.it oppure mandare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.